Art. 3.
(Modalità di redazione del bilancio).

      1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato redige il bilancio di esercizio

 

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corredato da una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso e da una nota integrativa secondo i princìpi di cui alla sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile.
      2. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 tiene il libro giornale e il libro degli inventari e conserva, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile.
      3. I libri contabili tenuti dai sindacati, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
      4. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
      5. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato entro un mese dalla presentazione del bilancio agli organi statutariamente competenti.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      7. Il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione ai sensi del comma 6, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

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      8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, il tribunale competente, su ricorso di chiunque vi abbia interesse, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro e 500.000 euro.
      9. Con il decreto di cui al comma 8 sono disposte la redazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato inadempiente e a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente legge.
      10. Contro il decreto di cui al comma 8, è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.